Qui di seguito le risposte del Cda punto per punto ai

rilievi mossi oggetto della riunione del consiglio di oggi.

Il processo di impairment e la svalutazione dell'avviamento nel

resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018

I passaggi che hanno portato alla decisione assunta dal Consiglio di

Amministrazione dell'8 novembre 2018 in merito alla svalutazione

dell'avviamento sono specificati nelle valutazioni ex art. 125-ter, comma

3, d.lgs. 24 febbraio 1998 (il "TUF") pubblicate in data 14 gennaio u.s. e

disponibili sul sito www.telecomitalia.com, Sezione Investitori, AGM e

Assemblee, cui si rimanda, e più in dettaglio nelle apposite note della

relazione finanziaria consolidata al 30 settembre 2018 e del bilancio al

31 dicembre 2018. Vale solo la pena osservare che:

(a) l'intero processo di impairment è stato seguito dal Comitato per il

Controllo e i Rischi, che si è avvalso di professionisti esterni

(b) PricewaterhouseCoopers, società incaricata della revisione contabile,

ha confermato la correttezza tecnica della metodologia seguita dalla

Società nel processo di impairment,

(c) il Gruppo TIM ha in effetti chiuso l'esercizio 2018 con un EBITDA

organico della Business Unit Domestic di Euro 6,629 miliardi, e quindi

inferiore a quello su cui l'impairment loss è stata stimata,

(d) l'impairment test è stato ripetuto in sede di bilancio consolidato

2018, sulla base del nuovo Piano industriale 2019/2021, e ha condotto a

una svalutazione superiore di Euro 450 milioni rispetto a quella rilevata

al 30 settembre 2018 (Euro 2.450 milioni la svalutazione di Core Domestic

per l'anno 2018), a conferma dell'esercizio di valutazione già svolto ai

fini del consuntivo al 30 settembre 2018. Stando così le cose, il

Consiglio ritiene di aver agito nell'unico modo possibile, ossia

rettificando la posta dell'avviamento sulla base delle informazioni

all'epoca disponibili.

Quanto alle critiche secondo cui il Consiglio avrebbe deliberato in

merito all'impairment loss senza essere in possesso del necessario corredo

informativo, basta osservare che:

(a) le informazioni utilizzate al fine dell'esercizio del test di

impairment sono state rese disponibili agli Amministratori in diverse

sedute consiliari,

(b) l'intero processo di impairment è stato seguito dal Comitato per il

Controllo e i Rischi,

(c) la decisione è stata corretta e supportata dal parere del prof. Laghi,

(d) la delibera è stata approvata dal Consiglio senza voti contrari e con

la sola astensione di due Consiglieri,

(e) nessuno ha impugnato la delibera, né per carenza informativa né per

altri motivi.

In conclusione sul punto: (a) la svalutazione dell'avviamento effettuata

dal Consiglio in data 8 novembre 2018 era un atto dovuto, (b) la relativa

delibera è stata assunta con il voto favorevole di tutti i Consiglieri

presenti, ivi incluso il Consigliere Amos Genish, e con la sola astensione

di due Consiglieri, (c) nessuno ha impugnato la delibera per carenza

informativa o per qualunque altro motivo.

I motivi alla base della revoca delle deleghe al Consigliere Amos Genish

Vivendi e il Consigliere de Puyfontaine contestano le modalità con cui è

stata assunta la decisione maturata dal Consiglio di Amministrazione del

13 novembre 2018 di revocare le deleghe attribuite al Consigliere Amos

Genish, giungendo Vivendi a qualificare la vicenda come "golpe" (1). Tale

"golpe" sarebbe stato contraddistinto da svariate e rilevanti violazioni

di leggi, regolamenti e doveri di correttezza. Questo Consiglio non

condivide queste accuse, come meglio si dirà al successivo punto 3. Prima,

peraltro, un accenno alle ragioni che hanno condotto alla revoca delle

deleghe. Come specificato nella Relazione del Consiglio di

Amministrazione, cui si rimanda, le circostanze che hanno portato alla

constatazione che il piano proposto e perseguito dal Consigliere Amos

Genish non produceva i risultati attesi - tanto da rendere necessaria una

significativa svalutazione dell'avviamento - sono, purtroppo, oggettive e

condivise dalla maggioranza del Consiglio. È un dato altrettanto oggettivo

che il Consigliere Amos Genish ha ritardato la presentazione al Consiglio

dei dati di forecast, che evidenziavano significativi scostamenti con le

previsioni di budget, nonostante tale presentazione fosse stata richiesta

a più riprese sia in sede di Comitato per il Controllo e i Rischi, sia in

sede consiliare. È altrettanto oggettivo ed evidente che il forte

scostamento tra il risultato 2018 previsto dal piano redatto dal

Consigliere Amos Genish e le stime di forecast 2018 rendeva necessario un

sostanziale ripensamento del piano industriale 2019/2021, che non era

possibile affidare a chi aveva mancato di raggiungere in modo così

significativo gli obiettivi contenuti nel proprio piano, dopo soli nove

mesi dalla sua approvazione (6 marzo 2018).

È in tale contesto che il Presidente Fulvio Conti - preso atto delle

posizioni espresse da alcuni Consiglieri - ha ritenuto di verificare se il

Consiglio avesse ancora fiducia nelle capacità del Consigliere Amos Genish

di fronteggiare adeguatamente le difficili condizioni create da un

deteriorato quadro competitivo e regolatorio oppure se, per il bene

dell'azienda, fosse opportuno proporre un avvicendamento. È pacifico, e

fisiologico, che situazioni simili creino, all'interno dell'organo

amministrativo, divisioni. Ma è altrettanto pacifico che ogni decisione è

stata assunta nell'ambito consiliare, seppure a maggioranza. Risultano

allora del tutto infondate le affermazioni del socio Vivendi secondo cui

la Società sarebbe stata guidata da "un Consiglio di Amministrazione

ombra". È vero il contrario: il Consiglio riteneva, e ritiene tuttora, che

la revoca delle deleghe fosse necessaria per assicurare a TIM una guida

migliore e si è comportato di conseguenza. In conclusione sul punto, la

revoca delle deleghe al Consigliere Amos Genish non rappresenta alcun

"golpe" da parte della maggioranza del Consiglio o il risultato di

"consigli ombra", quanto piuttosto: (a) il risultato di una progressiva

perdita di fiducia nelle capacità del Consigliere Amos Genish di

fronteggiare efficacemente le condizioni di mercato, come dimostra la

circostanza che il piano industriale dallo stesso perseguito non stava

dando i risultati attesi, e (b) la volontà di porre rimedio a una

situazione che assumeva contorni sempre più critici a salvaguardia

dell'interesse dell'azienda e di tutti i suoi azionisti.

I profili procedurali della delibera consiliare di revoca delle deleghe

esecutive già conferite al Consigliere Amos Genish

Le stesse circostanze che hanno portato alla revoca delle deleghe del

Consigliere Amos Genish, come atto doveroso e necessario, ne hanno

determinato anche l'urgenza. E ciò, anche in considerazione della

rilevanza di tale decisione rispetto all'assolvimento degli obblighi di

informazione al mercato con modalità tali da evitare ripercussioni sul

corso del titolo in borsa. Di qui, dunque, la scelta di convocare il

Consiglio di Amministrazione con preavviso di dodici ore, come

espressamente previsto dallo statuto della Società in caso di urgenza, in

modo da evitare il rischio, nelle more di una convocazione più lunga, di

fughe di notizie o comunque di creare incertezza sulle sorti

dell'amministratore delegato in carica. Ferma, quindi, la responsabilità

del Consiglio di assumere le proprie determinazioni con la massima

tempestività, il processo decisionale con cui si è arrivati alla revoca

delle deleghe del Consigliere Amos Genish e, successivamente, alla loro

riattribuzione all'interno dello stesso Consiglio al Consigliere Luigi

Gubitosi, si è svolto nell'esclusivo interesse della Società e secondo la

legge, senza alcun "contrasto con le principali prassi di corporate

governance".

Ciò vale anche, e in primo luogo, per le fasi di tale processo che hanno

preceduto la deliberazione nell'adunanza consiliare del 13 novembre 2018.

In proposito, il fatto che il Presidente abbia avuto consultazioni con

alcuni Consiglieri, anche con la partecipazione dei consulenti legali

esterni della Società, è fisiologico e appropriato rispetto ai doveri che

tale carica impone, e segnatamente rispetto alla funzione di indirizzo che

questi deve esercitare nei confronti del Consiglio nonché allo specifico

compito di organizzarne i lavori. Il che, per l'appunto, include fra le

altre cose quello di intrattenere contatti con singoli Consiglieri, fermo

il principio che a tutti siano fornite "adeguate informazioni" ai fini

della discussione sulle materie all'ordine del giorno. È allora del tutto

fuori luogo parlare di "sedute ombra"(4) del Consiglio di Amministrazione

e falso che ad esse abbiano partecipato "esponenti e consulenti di

Elliott". Nulla di tutto questo è accaduto.

Vero è, invece, che i Consiglieri che hanno interloquito con il

Presidente in vista della riunione del Consiglio del 13 novembre 2018 non

hanno scambiato alcuna informazione che non fosse già nota al resto del

Consiglio. Ed infatti, da un lato, hanno evidenziato le proprie

perplessità sulla condotta dell'allora Amministratore Delegato e sui

risultati aziendali, anche alla luce di quanto accaduto per l'approvazione

della novestrale. Fatti, questi, ben noti a tutti. Dall'altro lato, hanno

potuto confrontarsi, anche con l'ausilio dei legali della Società, sui

rischi legati alla procedura di revoca e sulle sue ragioni, ma senza che

una simile interlocuzione abbia in alcun modo compromesso le successive

fasi di discussione e decisione in sede collegiale. In altre parole,

nessuno di costoro ha avuto accesso a dati, documenti o informazioni

diversi o comunque tali da alterare la parità informativa ai fini della

discussione sulla revoca. All'esito di tale confronto, cioè, nessuno

poteva vantare rispetto ad ogni altro Consigliere la conoscenza di

informazioni ulteriori rispetto a quelle conosciute dagli altri ai fini

della decisione. In questo senso, risulta chiaramente irrilevante il fatto

che, secondo le risultanze dell'audit interno, alcuni Consiglieri abbiano

ricevuto prima del Consiglio un'email trasmessa dai legali della Società

con tre documenti allegati. E ciò, non soltanto perché tale invio ha avuto

luogo nelle ore della notte a ridosso dell'inizio della riunione

consiliare tenutasi alle ore 7:00 della mattina; ma, soprattutto, per la

natura e il contenuto di tali documenti. Si trattava infatti: (i) da un

lato, della bozza del c.d. menabò della seduta, che altro non è che una

traccia utile al Presidente per dirigere i lavori e che il medesimo ha

seguito nell'ambito della seduta consiliare del 13 novembre 2018. È quindi

evidente che tutti i Consiglieri hanno avuto piena contezza del contenuto

del documento prima di esprimere il proprio voto; (ii) dall'altro lato, di

due ipotesi di comunicati stampa, entrambi distribuiti a tutti i

Consiglieri nel corso della riunione, letti dal Presidente e oggetto di

revisioni puntuali ad esito della discussione collegiale. È allora anche

in questa caso evidente che tutti i Consiglieri hanno avuto piena contezza

dei documenti prima di esprimere il proprio voto.

Quanto sopra è sufficiente a escludere che talune informazioni siano

state fornite solo ad alcuni Consiglieri e, quindi, che vi sia stata

alcuna violazione del principio di collegialità. Né, d'altro canto, è

stata contestata da alcuno l'irregolarità di quella delibera consiliare,

la stessa non essendo stata impugnata nei termini di legge. Infine una

considerazione sul ruolo dei consulenti legali esterni della Società. Lo

studio BonelliErede assiste la Società da anni e in via pressoché

continuativa sulle più rilevanti tematiche di diritto societario così come

su quelle di carattere giuslavoristico relative alla delicata fase dei

ricambi di vertice. Quando il Presidente si è trovato nell'urgenza di

istruire il Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2018, ha ritenuto

di chiedere la collaborazione dello studio BonelliErede nelle persone del

suo Associato più rappresentativo, l'avv. Sergio Erede, e dell'avv.

Marcello Giustiniani, responsabile del Dipartimento di Diritto del Lavoro.

E lo ha fatto solo dopo aver verificato che lo Studio non si trovava in

una situazione di conflitto di interessi.

È pertanto errato definire lo Studio BonelliErede come "il consulente

legale di Elliott" in quanto i fatti dimostrano che:

(a) la consulenza è stata fornita a supporto dell'attività del Presidente

quale soggetto deputato a promuovere, ed organizzare, i lavori del

Consiglio,

(b) come sopra indicato, il prodotto di tale consulenza è stato condiviso

col, e discusso dal, Consiglio in sede collegiale,

(c) le decisioni cui il Consiglio è giunto sono state assunte senza che

sia stata ravvisata, anche dall'organo che ne ha esaminato il

comportamento ex post, alcuna violazione della disciplina in materia di

conflitto di interessi.

In conclusione sul punto, il Consiglio ritiene che il processo decisionale

che ha condotto alla revoca delle deleghe al Consigliere Amos Genish - e

l'operato del Presidente in tale contesto - sia stato pienamente conforme

alla disciplina vigente e alle previsioni dello statuto sociale.

I profili procedurali della delibera consiliare di nomina del nuovo

Amministratore Delegato mediante il conferimento delle deleghe esecutive

al Consigliere Luigi Gubitosi

Considerazioni del tutto analoghe valgono anche in relazione al processo

decisionale seguito nella successiva riunione del Consiglio di

Amministrazione del 18 novembre 2018 per la nomina del nuovo

Amministratore Delegato nella persona del Consigliere Luigi Gubitosi.

In proposito, è appena il caso di ricordare il contesto del tutto

peculiare in cui ha avuto luogo la sostituzione dell'Amministratore

Delegato, che è avvenuta "in corsa", in circostanze traumatiche

determinate dal venir meno della fiducia da parte della maggioranza degli

Amministratori nei confronti del Consigliere Amos Genish e, tuttavia,

senza che questi rassegnasse le dimissioni. Ferma, quindi, la necessità di

adattarsi alle particolari circostanze del caso, l'intero procedimento di

attribuzione delle deleghe, sia nella fase istruttoria sia in quella

decisoria, si è svolto nel pieno rispetto delle regole, ivi incluse quelle

di carattere autodisciplinare che la Società si è data con riguardo

all'ipotesi di successione degli Amministratori esecutivi.

Ed infatti, il processo definito sin dal 2011, poi successivamente

aggiornato, pone l'obiettivo di governare in modo ordinato e tempestivo la

delicata fase del rinnovo, della sostituzione e del rimpiazzo degli

Amministratori esecutivi, in uno con l'esigenza di salvaguardare in ogni

caso la continuità; e ciò, prevedendo anche espressamente la facoltà di

ricorrere al supporto di società esterne specializzate - a maggior ragione

quando il tempo a disposizione sia particolarmente ristretto - per la

ricerca e la valutazione delle potenziali candidature, come in effetti è

avvenuto nel caso di specie con la decisione di avvalersi di un consulente

autorevole (Russell Reynolds) a supporto del Comitato per le nomine e la

remunerazione. Il tutto, senza dimenticare che la scelta di non

intervistare candidati esterni, oltre a essere conforme all'impegno

espresso nel piano di successione a favore della valorizzazione delle

candidature interne, si è resa in qualche modo inevitabile a seguito della

decisione (del tutto libera e legittima) del Consigliere Amos Genish di

non dimettersi dalla carica di Consigliere. In ogni caso, la circostanza

decisiva che merita di essere ricordata è che anche in questo caso, come

in relazione al precedente, la delibera di cui si lamenta l'irregolarità

non è stata impugnata da alcuno e che anche l'organo che ha esaminato il

comportamento del Consiglio di Amministrazione, e del suo Presidente, ex

post, ha escluso qualunque violazione della disciplina in materia di

conflitto di interessi. In conclusione sul punto, il Consiglio ritiene che

il processo decisionale che ha condotto all'attribuzione delle deleghe al

Consigliere Luigi Gubitosi - e l'operato del Presidente in tale contesto -

sia stato pienamente conforme alla disciplina vigente e alle regole di

autodisciplina che la Società si è data.

Provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione a seguito della

richiesta di convocazione assembleare presentata dal socio Vivendi.

Con riferimento alla richiesta di convocazione assembleare presentata

dal socio Vivendi, non vi è molto da aggiungere a quanto si è già avuto

modo di chiarire nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, cui si

rinvia per intero.

Qui basti ribadire sinteticamente che il Consiglio di Amministrazione ha

dato seguito a tale richiesta nei termini di legge, una volta svolte le

necessarie verifiche sia direttamente, sul piano dei requisiti formali,

sia mediante un'attività istruttoria, del tutto doverosa, realizzata con

il coinvolgimento tanto delle funzioni interne alla Società quanto di

consulenti esterni: oltre al supporto prestato dagli studi legali

BonelliErede e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, sono stati

acquisiti tre autorevoli pareri pro veritate resi dai proff.ri Mario

Stella Richter jr, Roberto Sacchi e Pietro Mazzola. A tali pareri si

aggiunge quello richiesto dal Collegio Sindacale al prof. Mario Notari.

Quanto, infine, alla specifica questione dell'affidamento dell'incarico

al nuovo revisore contabile, che - è appena il caso di ricordarlo - non fu

possibile decidere nel corso dell'assemblea annuale dello scorso aprile

per motivi estranei alla Società, gli argomenti svolti dal socio Vivendi

risultano del tutto privi di fondamento sul piano fattuale ancora prima

che giuridico. Da un lato, infatti, è un fatto che non vi sia stato alcun

rifiuto, da parte di chicchessia, a "discutere la possibilità di convocare

un'assemblea" per la nomina del revisore, tanto è vero che tale

discussione ha avuto luogo nell'adunanza consiliare dell'8 novembre 2018.

Dall'altro lato, a dispetto dell'affermazione secondo cui la Società

starebbe "patendo seri danni" in conseguenza della mancata nomina del

revisore, resta il fatto che di tali imprecisati danni non è stata fornita

alcuna descrizione, ancora prima che una quantificazione. E non poteva

essere diversamente, visto che non c'è alcun danno.

In conclusione sul punto, il Consiglio ritiene che la condotta tenuta a

seguito della richiesta di convocazione assembleare avanzata dal socio

Vivendi ex art. 2367 cod. civ. sia stata pienamente conforme alla

normativa vigente.

Il comunicato del 17 gennaio 2019

Il socio Vivendi e il Consigliere de Puyfontaine sostengono che il

Consiglio di Amministrazione avrebbe errato nel comunicare al mercato, in

data 17 gennaio 2019, che i risultati del 2018 si annunciavano inferiori

alle attese del mercato. L'esame della normativa vigente dimostra che il

Consiglio doveva emettere quel comunicato senza indugio in quanto in

possesso di una informazione:

(i) di carattere preciso,

(ii) che non era stata resa pubblica,

(iii) che, se resa pubblica, avrebbe influito in modo sensibile

sull'andamento del prezzo di borsa del titolo. Ricorrono infatti tutti e

tre i parametri indicati dalla normativa market abuse. In conclusione sul

punto, il comunicato del 17 gennaio 2019 era un atto dovuto. Se si fosse

comportato diversamente, il Consiglio avrebbe violato la normativa di

settore e, quindi, procurato un danno alla Società oltre al rischio di

incorrere in più gravi sanzioni.

Le valutazioni del socio Vivendi a commento della Relazione del Collegio

Sindacale

In data 10 marzo 2019, il Socio Vivendi ha pubblicato nel documento

intitolato Rilievi del Collegio Sindacale di TIM una serie di valutazioni

in merito alla Relazione del Collegio Sindacale, valutazioni che il

Consiglio di Amministrazione ritiene errate e parziali. Secondo Vivendi,

la Relazione del Collegio Sindacale avrebbe "evidenzia[to] come gli

Amministratori nominati da Elliott abbiamo reiteratamente e gravemente

violato le norme previste dal codice civile, i regolamenti interni, il TUF

(Testo Unico Finanziario) nonché le disposizione dettate in materia di

Corporate Governance". Tali violazioni si sarebbero, tra l'altro, tradotte

in:

(a) riunioni ombra del Consiglio di Amministrazione riservate, in via

esclusiva, ai soli amministratori espressione di Elliott, con la

circolazione di informazioni e documenti non condivisi con gli altri

consiglieri e con lo scopo di preconfezionare le decisioni;

(b) false affermazioni al Collegio Sindacale da parte del Presidente

Conti, e

(c) nomina dei consulenti di Elliott quali advisor della Società,

circostanza che, a giudizio del socio Vivendi, non solo integrerebbe una

situazione di conflitto di interessi, ma addirittura dimostrerebbe la

capacità di Elliott di esercitare un controllo sul Consiglio di

Amministrazione.

Una doverosa premessa: ripetutamente, in diversi punti del documento

pubblicato dal socio Vivendi, il contenuto della Relazione dei Sindaci

viene riportato in maniera non fedele, arrivando addirittura a

modificarne, virgolettandole, le parole. È un comportamento che si ritiene

grave e che spetterà ad altri - per prima la Consob - valutare.

Tanto premesso, la tesi a dir poco fantasiosa secondo cui, anziché dal

Consiglio di Amministrazione, descritto come ormai "esautorato", TIM

sarebbe gestita da "un organo societario parallelo in cui solo i membri

nominati da Elliott discutono e assumono decisioni"(9), è talmente sopra

le righe da commentarsi da sola.

Come già osservato, le accuse del socio Vivendi si concentrano sulla

revoca delle deleghe al Consigliere Amos Genish, con decisione che il

Consiglio di Amministrazione ha assunto dopo aver preso contezza dei

significativi scostamenti tra i risultati previsti dal piano perseguito

dal Consigliere Amos Genish e il budget 2018. Nulla a che vedere quindi

con interessi particolari riconducibili al socio Elliott che in qualche

modo Vivendi vorrebbe veicolati al Consiglio di Amministrazione tramite il

suo Presidente e i consulenti della Società.

In proposito, la Società ha già avuto modo di offrire ogni e più utile

chiarimento in precedenza, sia nel presente documento sia nella Relazione

del Consiglio di Amministrazione.

Quanto sopra è sufficiente a escludere che vi sia stata alcuna

violazione del principio di collegialità. Alla luce di ciò, risulta del

tutto errata e lesiva della onorabilità del Presidente del Consiglio di

Amministrazione l'accusa di aver addirittura "fuorviato i Sindaci di TIM":

il Presidente ha semplicemente dichiarato che al momento della decisione

tutti i Consiglieri disponevano delle stesse informazioni e questo è un

fatto non revocabile in dubbio. Infine, resta la teoria secondo cui i

consulenti legali che, a partire dalla preparazione della riunione

consiliare del 13 novembre 2018 e fino all'assunzione delle decisioni

relative alla richiesta di convocazione assembleare presentata dal socio

Vivendi, hanno affiancato la Società siano in realtà "i consulenti di

Elliott", e che la loro stessa nomina sia contemporaneamente causa ed

effetto del potere che Elliott avrebbe di "esercit[are] di fatto un

controllo sul Consiglio di Amministrazione di TIM'.

In proposito, basta rimandare a quanto osservato al precedente punto 5.

Quanto, poi, alla pretesa di rappresentare il consulente legale come un

veicolo di trasmissione degli interessi riconducibili al socio Elliott, è

sufficiente richiamare due circostanze che, pure, sono chiaramente

indicate nella Relazione del Collegio Sindacale: da un lato, il fatto che

il consulente legale ha verificato l'insussistenza di eventuali conflitti

d'interesse e reso la relativa dichiarazione al cliente in occasione

dell'affidamento sia dell'incarico relativo alle decisioni consiliari del

13 e 18 novembre sia di quello relativo alla richiesta di convocazione

assembleare del dicembre 2018; dall'altro lato, che il Collegio Sindacale

ha dal canto suo dichiarato di "non [aver] ravvisato . allo stato alcuna

violazione della disciplina in materia di conflitto di interessi".

Tutto quanto sopra non rappresenta peraltro l'aspetto più critico del

documento pubblicato dal socio Vivendi. Infatti, quello che più colpisce è

che il socio Vivendi fornisce una lettura del tutto parziale della

Relazione del Collegio Sindacale, omettendo di riferire che il Collegio

Sindacale:

(a) in merito alle critiche formulate dal socio Vivendi in relazione alla

procedura che ha portato alla svalutazione dell'avviamento, ha ritenuto

che:

(i) "la procedura seguita dalla Società nell'attività di impairment

dell'avviamento è stata svolta in ottemperanza al corpus normativo in

materia, anche di fonte interna"(14);

(ii) "è stata svolta una articolata istruttoria dal parte del CCR [n.d.r.

il Comitato Controllo e Rischi] volta a prendere in considerazione tutte

le informazioni note alla Società"(15);

(iii) "tutti i consiglieri sono stati messi nella condizione di prendere

una decisione informata ai fini dell'approvazione del resoconto novestrale

2018"(16);

(b) in merito al processo che ha portato al conferimento delle deleghe al

Consigliere Luigi Gubitosi, fermi restando i supposti (e a nostro giudizio

inesistenti) profili di irregolarità di cui si è detto sopra, non ha

ravvisato "elementi che lo potessero portare a ritenere detto processo nel

suo complesso sostanzialmente non confacente al dato normativo (ivi

inclusa la disciplina sui conflitti di interesse)"(17);

(c) in merito alla richiesta di convocazione dell'assemblea formulata dal

socio Vivendi ai sensi dell'art. 2367 cod. civ.:

(i) "non ha ravvisato violazioni della disciplina sul conflitto di

interessi degli amministratori"(18);

(ii) "non ha ritenuto che sussistessero i presupposti per esercitare i

poteri vicari di convocazione di una specifica Assemblea ex art 2367 e ciò

in quanto: (i) si deve negare per costante giurisprudenza e dottrina che

il dovere di convocare l'Assemblea discenda in modo automatico e

meccanicistico dalla sussistenza degli elementi della fattispecie, (ii) la

convocazione dell'Assemblea da parte del CdA è avvenuta senza ritardo,

vale a dire nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta come

previsto dal complesso della norme in materia anche in materia

sanzionatoria (art. 2631) e, conseguentemente, il CdA non si è dimostrato

inerte, e (iii) quanto al tempo della convocazione dell'Assemblea di cui

all'art. 2367 non trova invece applicazione il termine di trenta giorni

previsto dall'art. 2631 e, pur se il tempo individuato dal CdA appariva

connotato da profili di discrezionalità risultava, comunque, supportato da

ragioni giustificatrici non manifestamente irragionevoli o incoerenti";

(d) in merito alle critiche del socio Vivendi circa l'asserita mancanza di

indipendenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto

che "non si possano ravvisare allo stato profili che possano mettere in

discussione l'indipendenza del Presidente del CdA"(20);

(e) in merito alle critiche del socio Vivendi circa l'asserito ritardo ai

sensi della normativa MAR (Regolamento EU 596/2014) in relazione alle

attività preparatorie del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre

2018, ha ritenuto che "il registro sia stato correttamente aperto al

momento della convocazione del CdA del 13 novembre 2018 non potendo, prima

di tale momento, l'informazione qualificarsi come privilegiata,

trattandosi solo di attività di carattere interlocutorio e preparatorio

che avrebbero potuto tradursi o meno in informazioni aventi carattere

price sensitive in relazione alla decisione o meno di farne oggetto della

convocazione di uno specifico CdA"(21);

(f) in merito alla comunicazione al mercato dei risultati preliminari

gestionali relativi all'esercizio 2018 oggetto di esame nella riunione del

Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2019 e sulla mancata

approvazione del relativo comunicato stampa, ha ritenuto che "la

comunicazione al mercato fosse non solo opportuna, ma necessaria"(22) e

che la stesura finale del comunicato sia avvenuta "come da disciplina

applicabile";

(g) in merito all'asserita mancanza di indipendenza dei Consiglieri che si

sono qualificati come tali, il Collegio ha monitorato il processo di

verifica dei suddetti requisiti e ha ritenuto "di condividere le

determinazioni assunte dal Consiglio di amministrazione"(24).

A giudizio del Consiglio, le considerazioni sopra svolte dimostrano a

tutti gli Azionisti che:

(a) l'esito della procedura di impairment condotta nel novembre 2018 era

un atto dovuto e non procrastinabile;

(b) la revoca delle deleghe al Consigliere Amos Genish è conseguenza di

una progressiva perdita di fiducia nelle sue capacità di fronteggiare

efficacemente le condizioni di mercato, come risultava dalla circostanza

che il piano industriale dallo stesso perseguito non stava dando i

risultati attesi, tanto da costringere la Società prima a effettuare una

significativa svalutazione del proprio avviamento e, poi, a emettere un

profit warning;

(c) l'attribuzione delle deleghe al Consigliere Luigi Gubitosi ha

rappresentato, e rappresenta, la miglior soluzione possibile per la

Società e per tutti i suoi Azionisti, anche tenuto conto della necessità

di minimizzare i rischi derivanti dal protrarsi di periodi di incertezza.

Il Consiglio pertanto riafferma piena fiducia nell'operato del Consigliere

Luigi Gubitosi;

(d) la richiesta del socio Vivendi di convocare un'Assemblea avente a

oggetto il conferimento dell'incarico di revisione per il periodo

2019-2027, la revoca di cinque Amministratori e la loro sostituzione con

cinque diversi Amministratori è stata valutata e accolta dal Consiglio di

Amministrazione con modalità del tutto conformi alla normativa vigente;

(e) il comunicato stampa del 17 gennaio 2019 era un atto dovuto per legge

e non procrastinabile;

(f) tutte le decisioni sono state assunte in ambito collegiale, nel solo

interesse della Società e senza che possa ravvisarsi alcuna situazione di

conflitto di interessi;

(g) l'attività del Presidente è stata conforme ai doveri di istruzione e

guida dei lavori consiliari e non sussiste alcuna ragione che possa

metterne in discussione l'indipendenza. Il Consiglio pertanto riafferma

piena fiducia nell'operato del Presidente.

com

 

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March 14, 2019 14:50 ET (18:50 GMT)

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