Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 314.225.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI KME PARTECIPAZIONI SPA IN INTEK GROUP SPA
I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI KME PARTECIPAZIONI SPA E DI INTEK GROUP SPA HANNO APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI KME PARTECIPAZIONI SPA IN INTEK GROUP SPA

Milano, 26 gennaio 2016 ­ In data odierna i Consigli di Amministrazione di Intek Group SpA (di seguito "Intek" o l'"Incorporante") e della controllata KME Partecipazioni SpA (di seguito "KME Partecipazioni" o l'"Incorporanda") hanno approvato il Progetto di Fusione per incorporazione di KME Partecipazioni in Intek. Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta ai sensi dell'art. 2505 c.c., la decisione in ordine alla fusione sarà adottata dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle società coinvolte anziché dall'Assemblea straordinaria, in conformità a quanto consentito dall'art. 2505, comma 2, c.c. Infatti, sia lo statuto dell'Incorporante (art. 14) che quello dell'Incorporanda (art. 14) attribuiscono agli organi amministrativi le competenze ed i poteri previsti dall'art. 2365, comma 2 c.c., fra i quali rientra l'ipotesi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2505 c.c. si precisa che le società partecipanti alla fusione sono dispensate: a) dall'indicazione nel progetto di fusione (i) del rapporto di cambio delle azioni, (ii) delle modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante e (iii) della data di partecipazione agli utili delle azioni; b) dalla redazione (i) della relazione degli amministratori illustrativa del progetto di fusione e del rapporto di cambio (art. 2501 quinquies c.c.) e (ii) della relazione degli esperti (art. 2501 sexies c.c.). Quanto precede, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 2505 ultimo comma c.c., per i soci della Società che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, di chiedere che le decisioni da parte di Intek siano adottate dall'Assemblea Straordinaria a norma dell'art. 2502, comma 1 c.c.. I soci, eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà, dovranno indirizzare, entro otto giorni dalla data di deposito del Progetto di Fusione sul sito della Società www.itkgroup.it, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita domanda a Intek Group SpA, Segreteria Societaria ­ Foro Buonaparte, 44 ­ 20121 Milano, corredata dall'apposita comunicazione comprovante la titolarità delle azioni, anticipando la documentazione al fax n. 02.8062940. Si rende noto che vengono messi a disposizione del pubblico, presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito della Incorporante www.itkgroup.it e sul sistema di stoccaggio NIS-Storage gestito da BIt Market Services all'indirizzo


www.emarketstorage.com, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare vigente, i seguenti documenti: - Progetto di Fusione per incorporazione di KME Partecipazioni SpA in Intek Group SpA, congiuntamente redatto dalle due società partecipanti alla fusione, con allegato lo Statuto sociale vigente; - situazioni patrimoniali al 30 settembre 2015 delle due società partecipanti alla fusione. Presso le sedi delle due società nonché sul sito della Incorporante www.itkgroup.it sono inoltre depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale. Tutti i documenti sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. L'operazione di fusione avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali delle due società al 30 settembre 2015 mediante l'annullamento delle azioni della Incorporanda, interamente possedute dalla Incorporante, senza aumento del capitale sociale né modifiche allo statuto di Intek. Vengono riportate le principali caratteristiche dell'operazione, preventivamente approvata dal Comitato Controllo e Rischi di Intek, con la precisazione che, in considerazione della tipologia della stessa (fusione per incorporazione di società interamente posseduta dall'Incorporante), Intek provvede con il presente comunicato a fornire una adeguata informativa circa l'operazione medesima e comunica che non prevede di pubblicare il documento informativo di cui all'art. 70, comma 6 del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche. Si ricorda infatti che il Consiglio di Amministrazione della Società, già nel 2012, ha previsto di avvalersi della deroga prevista da Consob che le dà la facoltà di essere esentata dall'obbligo di mettere a disposizione del pubblico un Documento Informativo in caso di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimenti di beni in natura, acquisizioni e cessioni. Illustrazione e motivazioni dell'operazione I dati presi a riferimento dai rispettivi Consigli di Amministrazione sono quelli emergenti dalle situazioni patrimoniale di Intek e KME Partecipazioni al 30 settembre 2015. La decisione di procedere a tale fusione nasce dall'esigenza di semplificare la struttura societaria del Gruppo, che vede Intek capogruppo controllante totalitaria di KME Partecipazioni, che a sua volta detiene il 49,04% di ErgyCapital SpA, società anch'essa quotata sul Mercato Telematico Azionario, il 100% di Progetto Ryan 3 Srl in liquidazione (già Culti Srl) ed il 35% di Culti Milano Srl. Tale semplificazione comporterebbe un evidente ed immediato beneficio in favore dell'Incorporante nella gestione delle sopracitate partecipazioni, oltre che un minore aggravio di costi di gestione e di carichi di lavoro con l'accentramento delle attività nella sede di Milano. L'operazione prevede l'incorporazione di KME Partecipazioni in Intek mediante l'annullamento senza concambio di tutte le azioni di KME Partecipazioni. Data di imputazione delle operazioni al bilancio dell'Incorporante Le operazioni della società Incorporanda saranno imputate al bilancio della società Incorporante e gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi saranno riferiti alla Incorporante stessa a decorrere dal 1° gennaio 2016.


Gli effetti della fusione decorreranno dalla data indicata nell'Atto di Fusione, che potrà essere anche successiva a quella dell'ultima data delle iscrizioni di cui all'art. 2504 del codice civile. Si prevede che la fusione possa trovare attuazione nel corso del primo semestre del corrente esercizio. Riflessi tributari delle operazioni sul bilancio dell'Incorporante Per quanto attiene gli effetti tributari, la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra ai fini IRES, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività dell'Incorporanda sono acquisite nel bilancio dell'Incorporante in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Effetti significativi della operazione di fusione L'operazione di fusione non comporterà effetti significativi per quel che concerne l'ambito di operatività di Intek che rimane una holding di interessi diversificati la cui attività è indirizzata alla gestione di beni e delle partecipazioni in portafoglio orientata da un'ottica imprenditoriale dinamica. L'esecuzione della fusione comporterà il passaggio delle sopra indicate partecipazioni in ErgyCapital SpA, Progetto Ryan 3 Srl in liquidazione e Culti Milano Srl, nonché delle altre partecipazioni di minoranza, attualmente facenti capo a KME Partecipazioni, sotto il controllo diretto di Intek. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante e sull'assetto di controllo della società incorporante a seguito dell'operazione Dall'operazione di fusione in oggetto non si avranno effetti né sulla composizione dell'azionariato né sull'assetto di controllo della Incorporante Intek, che rimarranno pertanto invariati. Fatta avvertenza che, rientrando Intek nella categoria delle PMI, come definita dall'art. 1 del Testo Unico della Finanza e che pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del citato Testo Unico, devono essere comunicate solo le partecipazioni che superano il 5% del diritto di voto, in base alle risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario: Dichiarante Azionista diretto Quota % su capitale ordinario 45,75 % 4,84% Quota % su capitale complessivo 39,95 % 4,22%

Quattroduedue Holding BV Francesco Baggi Sisini

Quattroduedue SpA Arbus Srl

Effetti della fusione sui patti parasociali rilevanti ex art. 122 d. lgs. 58/1998 Per quanto a conoscenza dell'Incorporante, non esistono patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, aventi ad oggetto le azioni dell'Incorporante ad eccezione di quanto di seguito indicato. E' in essere un patto parasociale tra i soci di Quattroduedue Holding BV, quale società titolare di una partecipazione indiretta in Intek (il "Patto"). Nessuno dei soci di Quattroduedue Holding BV controlla detta società ai sensi dell'art. 93 TUF.


Il suddetto Patto, pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" il 30 gennaio 1999 ai sensi dell'art. 122 del TUF, è stato oggetto di successive proroghe, regolarmente comunicate a sensi di legge e regolamento, che hanno portato la sua scadenza al 30 giugno 2016. Per maggiori dettagli sul Patto si rinvia all'estratto disponibile per la consultazione sul sito www.consob.it. Per quanto a conoscenza dell'Incorporante, ad esito della fusione il Patto rimarrà in vigore tra i soci di Quattroduedue Holding BV, nei limiti della sua durata come sopra indicata. Ricorrenza del diritto di recesso La fusione per incorporazione di KME Partecipazioni in Intek non dà luogo ad alcuna delle fattispecie in presenza delle quali la normativa vigente attribuisce il diritto di recesso. Statuto della società Incorporante A seguito della fusione la società Incorporante non aumenterà il proprio capitale sociale e non modificherà il proprio statuto. Trattamento riservato a particolari categorie di soci Non è riservato alcun trattamento a particolari categorie di soci. Vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione. Informativa per le operazioni con parti correlate Come previsto dal Regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate (approvato con delibera n. 17221 del 12.3.2010 e successive modifiche) e dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate predisposta dalla Società, non si rende necessaria la predisposizione del relativo documento informativo in quanto l'operazione è effettuata tra società controllate e non vi sono interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure, di altre parti correlate della Società. **** Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio NIS-Storage gestito da BIt Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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